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Sismabonus e asseverazione tardiva: l’Agenzia delle Entrate sulla remissione in bonis #finsubito prestito immediato


È possibile fruire della remissione in bonis e
accedere alle detrazioni Sismabonus e
Super Sismabonus nel caso di presentazione tardiva
delle asseverazioni sismiche?

Sismabonus: ok all’asseverazione tardiva con remissione in
bonis

A chiedere chiarimenti al Fisco sull’opportunità di usufruire
delle agevolazioni di cui all’art. 16, comma 1-bis e 1-ter del D.L.
n. 63/2013 è un contribuente, il quale ha fatto presente che:

  • ha effettuato, nell’anno 2023, un intervento di adeguamento
    sismico di un immobile di proprietà e intende beneficiare della
    detrazione d’imposta Sismabonus ordinario, ai sensi dell’art. 16,
    commi 1­-bis e 1-­ter, D.L. 63/2013;
  • alla data di richiesta del titolo autorizzativo non è stata
    depositata l’asseverazione “Allegato B” ai sensi dell’art. 3 del DM
    28 febbraio 2017, prevista per poter usufruire della
    detrazione;
  • non sono altresì stati presentati il modello B-1 da parte del
    direttore dei lavori e il modello B-2 da parte del collaudatore
    statico alla data di fine lavori;
  • il progetto non prevede la nomina del collaudatore statico
    delle strutture in quanto si tratta di un intervento locale;
  • non ha fruito della detrazione d’imposta de quo, in quanto,
    trattasi di intervento realizzato nel periodo d’imposta 2023.

Da qui la richiesta se sia possibile fruire direttamente
della detrazione di imposta nel Modello Redditi 2024 anno di
imposta 2023, presentando tardivamente gli allegati B1 e B2, al
pari dell’allegato B, avvalendosi dell’istituto della remissione in
bonis.

Asseverazione sismica: le disposizioni del DM 28 febbraio
20217

Nella Risposta
del 1° ottobre 2024, n. 189
, il Fisco ha preliminarmente
ricordato che l’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n.
63/2013 convertito con modificazioni, dalla legge n. 90/2013,
contiene la disciplina di riferimento delle detrazioni delle spese
sostenute a fronte di specifici interventi di adozione di misure
antisismiche e per la riduzione del rischio sismico (cd.
Sismabonus).

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Le linee guida per la classificazione di rischio
sismico
delle costruzioni e le modalità per
l’attestazione
, da parte di professionisti abilitati,
dell’efficacia degli interventi effettuati sono state stabilite dal
DM 28 febbraio 2017, n. 58 come modificato dai successivi DM del 7
marzo 2017, n. 65, del 9 gennaio 2020, n. 24, e del 6 agosto 2020,
n. 329, con i relativi allegati.

In particolare, l’articolo 3, del DM 28 febbraio 2017, n. 58
dispone:

  • al comma 3, che il progetto degli interventi perla riduzione
    del rischio sismico e l’asseverazione di cui al comma 2, devono
    essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o
    alla richiesta di permesso di costruire, al momento della
    presentazione allo sportello unico competente di cui all’articolo 5
    del d.P.R. n. 380/2001, per i successivi adempimenti,
    tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori» dispone
    l’obbligo per il progettista dell’intervento strutturale di
    depositare l’asseverazione contestualmente alla presentazione del
    progetto e, comunque, prima dell’inizio dei lavori.
  • al comma 4, invece, che il direttore dei lavori e il
    collaudatore statico, ove nominato per legge, all’atto
    dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano,
    per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi
    eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal
    progettista;
  • al comma 5 che per l’ottenimento dei benefici fiscali in
    parola, l’asseverazione della classe di rischio, presentata prima
    dell’inizio dei lavori dal progettista dell’intervento strutturale
    secondo il modello contenuto nell’allegato B del citato decreto e
    le attestazioni, all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e
    del collaudo, della conformità degli interventi eseguiti al
    progetto depositato, come asseverato dal progettista, allegati B-1
    e B-2 sono depositate presso il suddetto sportello unico e
    consegnate in copia al committente.

Come si legge nella Circolare del 26 giugno 2023, n. 17/E, per i
titoli abilitativi richiesti a decorrere dal 16 gennaio 2020,
l’asseverazione va presentata contestualmente al titolo
abilitativo urbanistico
, tempestivamente e comunque prima
dell’inizio dei lavori. Pertanto, in linea di principio
un’asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle citate
disposizioni, non consente l’accesso al Sismabonus.

Sismabonus e asseverazione tardiva: le previsioni del Decreto
Cessioni

Ciononostante, attraverso l’articolo 2-ter, comma 1, lett. c)
del D.L. n. 11/2023, introdotto dalla sua legge di conversione n.
38/2023, «[…] è concessa al contribuente la possibilità di
avvalersi della remissione in bonis di cui all’articolo 2, comma 1,
del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, rispetto
all’obbligo di presentazione nei termini dell’asseverazione di
efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, di
cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, ai fini
delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 16, commi 1-­quater,
1-­quinquies e 1-­septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e
all’articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
in relazione a tali benefìci fiscali, la lettera b) del citato
comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2012 si
interpreta nel senso che la prima dichiarazione utile è la prima
dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il
diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante
dell’agevolazione, fermo restando che, nel caso in cui
l’agevolazione sia fruita mediante esercizio di una delle opzioni
previste dall’articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del
2020, la remissione in bonis del contribuente deve avvenire prima
della presentazione della comunicazione di opzione di cui al comma
7 del medesimo articolo 121».

In sostanza, la remissione in bonis in esame concerne la
tempistica per acquisire le asseverazioni necessarie a determinare
la spettanza dell’agevolazione fiscale
(sismabonus o
superbonus), indipendentemente dalle modalità con cui si intende
fruirne (detrazione, sconto in fattura o cessione del credito in
tali ipotesi, si precisa che essa deve avvenire prima della
comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate).

Tanto premesso, è possibile di sanare, tramite la remissione in
bonis, l’omessa presentazione dell’asseverazione di efficacia degli
interventi per la riduzione del rischio sismico allegato B ai fini
delle detrazioni fiscali Sismabonus ordinario e Supersismabonus,
fermo restando che la documentazione di cui all’articolo 3 del
decreto ministeriale n. 58 del 2017 deve essere predisposta dai
tecnici abilitati.

La risposta del Fisco

Conclude quindi il Fisco che l’istante che non ha
depositato l’asseverazione prima dell’inizio dei lavori, può,
dunque, sanare detta omissione, al fine di beneficiare della
detrazione da Sismabonus, facendo ricorso all’istituto della
remissione in bonis, sempre che la violazione non sia stata
constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore
dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, a condizione
che:

  • a) abbia i requisiti sostanziali richiesti
    dalle norme di riferimento;
  • b) effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento
    richiesto entro il termine di presentazione della prima
    dichiarazione utile
    (da intendersi, in via
    eccezionale, «la prima dichiarazione dei redditi nella quale
    deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione
    della prima quota costante dell’agevolazione»;
  • c) versi contestualmente l’importo pari alla misura
    minima
    della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1,
    del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le
    modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9
    luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la
    compensazione ivi prevista».

Quanto, infine, agli allegati consuntivi B-1 e B-2, trattandosi
di documenti amministrativi volti a garantire l’esito degli
interventi eseguiti, non soggetti ad un termine perentorio
rilevante fiscalmente, è sufficiente, ai fini dell’applicazione
dell’agevolazione in parola, che risultino depositati al momento
dell’esercizio in dichiarazione del diritto alla detrazione, senza
la necessità di ricorrere all’istituto della remissione in
bonis.





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