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DL Omnibus: in GU la conversione in Legge #finsubito prestito immediato


La Legge di conversione (L. 143/2024) del DL Omnibus (DL 113/2024) è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’8 ottobre 2024 n. 236. Di rilevante importanza sono le novità introdotte nel corso della conversione in Legge, come:

  • la possibilità per i soggetti che hanno applicato gli ISA e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale, di adottare il regime di ravvedimento, versando l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive;
  • il Bonus Natale per i dipendenti a determinate condizioni.

Si analizzano le numerose novità fiscali contenute nel testo convertito in Legge.

Bonus investimenti nella ZES Unica Mezzogiorno (art. 1 c. 1-5)

È istituito un nuovo processo di comunicazione integrativa per accedere al credito d’imposta ZES (Zona Economica Speciale). Nel dettaglio, le imprese devono presentare tale comunicazione tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2024, per confermare il completamento degli investimenti entro il 15 novembre 2024. Il mancato rispetto comporterà la perdita del beneficio fiscale.

La comunicazione dovrà anche indicare l’ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e le relative fatture elettroniche

Inoltre, le regioni e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy possono integrare i fondi entro il 15 gennaio 2025 per sostenere gli investimenti nella ZES.

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Regime fiscale dei neo-residenti (art. 2)

L’imposta fissa per i nuovi residenti è stata aumentata da €100.000 a €200.000 per coloro che si trasferiscono dopo il 10 agosto 2024. Questo regime consente di pagare un’imposta fissa sui redditi esteri anziché le aliquote fiscali standard.

In buona sostanza coloro che trasferiscono la  residenza fiscale in Italia  possono decidere di applicare un’imposta sostitutiva dell’IRPEF sui redditi prodotti all’estero, corrispondendo un’imposta forfettaria di 100mila euro (che ora passerà a 200.000) per ciascun periodo d’imposta in riferimento al quale opera l’opzione. L’adesione al regime deve avvenire nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata trasferita la residenza fiscale in Italia o in quella immediatamente successiva.

Bonus Natale (art. 2-bis)

Consiste in un Bonus una tantum di  100 euro per i dipendenti con reddito complessivo non superiore a 28.000 euro, purché abbiano il coniuge e almeno un figlio a carico. Le condizioni per poter richiedere il Bonus sono:

  • il reddito complessivo del lavoratore dipendente non deve superare i 28.000 euro, considerando specifici redditi esenti ed escludendo i redditi dell’abitazione principale;
  • il dipendente deve avere un  coniuge (non legalmente separato) e almeno un figlio, che può essere biologico, adottato o affidato;
  • il dipendente deve avere una  capacità fiscale sufficiente, il che significa che il suo debito fiscale lordo deve superare le detrazioni fiscali applicabili.

Il Bonus non viene concesso automaticamente e i dipendenti dovranno richiederlo ai propri sostituti d’imposta che ne verificheranno l’idoneità.

Novità relative al concordato preventivo biennale (art. 2-ter e 2-quater) 

Quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale, non accolta dal contribuente ovvero, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall’accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano, le soglie per l’applicazione delle  sanzioni accessorie sono ridotte alla metà.

Gestione Bed & Breakfasts

Finanziamenti Bed & Breakfasts

Inoltre, i soggetti che hanno applicato gli  indici sintetici di affidabilità fiscale  e che aderiscono, entro il  31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale possono adottare il  regime di ravvedimento, versando l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.

La  base imponibile dell’imposta sostitutiva  delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in ciascuna annualità e l’incremento dello stesso calcolato nella misura del:

  • 5%  per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
  • 10%  per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8 e inferiore a 10;
  • 20%  per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
  • 30%  per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
  • 40%  per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
  • 50%  per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

Per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti applicano l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l’aliquota del:

  • 10%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
  • 12%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
  • 15%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

Per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti applicano l’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive con l’aliquota del 3,9%. In considerazione della  pandemia da COVID-19, per i soli periodi di imposta 2020 e 2021, i soggetti applicano le imposte sostitutive diminuite del 30%.

In ogni caso, il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell’opzione non può essere inferiore a 1.000 euro.

Il versamento dell’imposta sostitutiva  è effettuato in un’unica soluzione entro il  31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con  decorrenza dal 31 marzo 2025.

Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all’art. 6 -bis L. 212/2000, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.

Per i soggetti:

  • a cui si applicano gli  indici sintetici di affidabilità fiscale  che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottano, per una o più annualità tra i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento, i termini di decadenza per l’accertamento relativi alle annualità oggetto di ravvedimento, sono prorogati al  31 dicembre 2027;
  • che non si avvalgono nel ravvedimento in oggetto, a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono al concordato preventivo biennale i termini di decadenza per l’accertamento in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al  31 dicembre 2025.

Disposizioni in tema di associazione e società sportive dilettantistiche (art. 3)

Fino all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 5 c. 15-quater DL146/2021 (1° gennaio 2025) sono fuori campo IVA, ai sensi dell’art. 4 c. 4 DPR 633/72, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche nei confronti di soci, associati o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi specifici o contributi supplementari. Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima del 10 agosto 2024 (entrata in vigore DL Omnibus).

Bonus sponsorizzazioni sportive (art. 4)

È reintrodotto un credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive, che consente alle imprese di richiedere il 50% degli investimenti pubblicitari nello sport, con un tetto di bilancio di €7 milioni per il 2024.

Riduzioni dell’IVA per le attività sportive e per la vendita di cavalli (art. 5 c. 1-4)

Una riduzione dell’aliquota IVA al 5% si applicherà alle attività sportive invernali e alla vendita di cavalli per scopi non alimentari, a partire dal 1° gennaio 2025. Quest’ultima modifica consente di applicare un’aliquota ridotta per le vendite avvenute entro l’anno successivo alla nascita del cavallo, anziché nel precedente periodo di diciotto mesi.

Tassazione per i lavoratori transfrontalieri (art. 6)

Mutuo asta 100%

Assistenza consulenza acquisto in asta

Un nuovo regime fiscale consente a determinati lavoratori transfrontalieri in Svizzera di optare per un’aliquota fiscale fissa del 25% sul loro reddito, a partire dal periodo d’imposta 2024.

Proroga dei termini per l’adeguamento delle esistenze di magazzino e rivalutazione partecipazioni e terreni (art. 7 c. 1-3)

Il Decreto Omnibus  (DL 113/2024) differisce i termini di pagamento previsti per l’adeguamento delle esistenze di magazzino  e per la  rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2024.

Per quanto riguarda la procedura di adeguamento delle esistenze di magazzino, il DL Omnibus ha dato più tempo al contribuente, fino allo scorso 30 settembre, per il versamento della prima delle due rate dovute.

Per la rivalutazione di terreni e partecipazioni, il DL Omnibus ha riaperto i termini per l’opzione che consente di rideterminare il costo fiscale dei terreni (agricoli ed edificabili) e delle partecipazioni (negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione), posseduti al 1° gennaio 2024 versando un’imposta sostitutiva del 16%. C’è tempo fino al 30 novembre 2024 per il versamento della prima o unica rata delle imposte dovute, nonché la redazione e il giuramento della perizia di stima da parte del professionista abilitato.

Regime IVA per prestazioni sanitarie di chirurgia estetica (art. 7-sexies)

Si prevede una modifica al regime IVA per prestazioni sanitarie di chirurgia estetica volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica, estendendo il regime di esenzione dall’IVA, di cui all’art. 4-quater c. 2 DL 145/2023 (c.d. DL Anticipi), riconosciuto per tali tipologie di prestazioni sanitarie di chirurgia estetica, alle prestazioni effettuate prima del 17 dicembre 2023.

Nel dettaglio, si estende, sotto il profilo temporale, il regime di esenzione dall’IVA, riconosciuto per alcune tipologie delle suddette prestazioni, disponendo l’esenzione anche per le prestazioni (rientranti nelle medesime tipologie) effettuate prima del 17 dicembre 2023.

Le altre novità

Le altre novità riguardano:

  • Incentivi per gli investimenti fotovoltaici (art. 1 c. 6): sono introdotte nuove normative per i sistemi fotovoltaici, che richiedono che moduli e celle siano prodotti all’interno dell’UE per poter beneficiare di crediti d’imposta. Sono stati specificati anche gli standard di efficienza di questi prodotti.

  • Bonus psicologo (art. 11 c. 5-bis e 5-ter): aumento di 2 milioni di euro della dotazione 2024 per il Bonus psicologo. Tale Bonus consiste in un contributo per sostenere le spese di psicoterapia per individui con problemi di depressione, ansia e stress. Il Bonus, introdotto nel 2021 e reso strutturale nella legge di Bilancio 2023, offre un contributo fino a 50 euro per seduta, con un tetto massimo che varia in base al valore ISEE. Per l’uso del Bonus, sono previsti 270 giorni e si devono frequentare psicoterapeuti aderenti all’iniziativa.
  • Carta della cultura Giovani e Carta del merito all’acquisto di strumenti musicali (art. 14 c. 4-bis): entrambe le carte hanno un valore di 500 euro e sono cumulabili, con la Carta della cultura Giovani assegnata a residenti con ISEE fino a 35.000 euro e la “Carta del merito” a studenti diplomati con 100 centesimi.
  • Deroga ai vincoli di utilizzo dell’avanzo di amministrazione previsti dall’art. 187 c. 3 -bis testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (art. 18-bis).
  • Disposizioni finanziarie in materia di PNRR (art. 18-quinquies): al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR, fatta salva la disciplina delle anticipazioni già prevista ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90% del costo dell’intervento a carico del PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste di trasferimento.

Fonte: DL 113/2024 conv. in L. 143/2024 (GU 8 ottobre 2024 n. 236)



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